L’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) agli atti di compravendita immobiliare in Italia Γ¨ disciplinato dal Decreto Legislativo 4 giugno 2013, n. 63. Questo decreto, modificato dal Decreto Legislativo 102/2014, recepisce la Direttiva 2010/31/UE sull’efficienza energetica degli edifici, e successive modifiche. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che l’APE deve essere allegato ai contratti di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unitΓ immobiliari.
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Il notaio ha l’obbligo di informare le parti sulla necessitΓ di allegare l’APE e sulle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inadempienza. Se le parti decidono di stipulare un atto senza allegare l’APE, il notaio non puΓ² rifiutarsi (secondo l’art. 28 della Legge Notarile). In tal caso, deve dichiarare nell’atto di aver informato le parti, le quali si impegnano a presentare successivamente l’APE.
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La normativa prevede che, in caso di mancata allegazione dell’APE, le parti contraenti siano soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni possono variare da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 18.000 euro, in base alla gravitΓ e alle circostanze specifiche della violazione. Il notaio non Γ¨ soggetto a queste sanzioni, che ricadono esclusivamente sulle parti contraenti in solido.
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La sanzione amministrativa per la consegna ritardata dell’APE ha una funzione punitiva, ma non elimina l’obbligo di presentare il documento entro 45 giorni dall’atto notarile. In seguito, sarΓ necessario un atto notarile integrativo con la stessa forma dell’atto principale.
Le parti che stipulano un atto notarile senza consegnare l’originale dell’APE non rischiano di perdere l’immobile acquistato, ma dovranno pagare le sanzioni per il ritardo e i costi dell’atto integrativo.